BUSSI: CONDANNA EDISON È UNA VITTORIA, ORA IL MINISTERO NON HA PIÙ SCUSE PER BONIFICA
La sentenza del Consiglio di Stato è un fatto storico. Ora il Ministero non ha più scuse per tergiversare rispetto alla firma del contratto con la ditta che deve effettuare la bonifica.
Sono due anni che il Ministero rinvia con la scusa del contenzioso di Edison. Siano subito affidati i lavori e poi si mandi il conto a Edison.
Ora evitiamo trucchi a favore di Edison da parte della politica: è noto che la società vorrebbe fare un suo piano di tombamento per ridurre costi.
Il territorio ha pagato un prezzo già salatissimo all’irresponsabilità sociale delle imprese e all’ignavia della politica.
Maurizio Acerbo, segretario nazionale Rifondazione Comunista – Sinistra Europea
Corrado Di Sante, segretario Federazione di Pescara
SALVATORE LAGATTA SINDACO DI BUSSI
Discarica Bussi: sindaco, Ministero firmi contratto bonifica
Quindi il Ministero dell’Ambiente faccia il contratto e si parta con i lavori”. Lo dichiara all’ANSA il sindaco di Bussi Salvatore Lagatta commentando la sentenza del Consiglio di Stato che ha condannato in vi definitiva la Edison a bonificare le due discariche 2A e 2B del sito dei mega veleni di Bussi.
“Ci sono i 50 mln disponibili a suo tempo stanziati col contributo di Giovanni Legnini – prosegue Lagatta – ora non ci sono più ostacoli o scuse per iniziare i lavori”.
FORUM DEI MOVIMENTI PER L’ACQUA – ABRUZZO
Sentenza Consiglio di Stato su Bussi, discariche 2A e 2B. Forum H2O “Decisione di enorme importanza, compattezza della comunità paga. Ora si allontanino i rifiuti”.
Esprimiamo grande soddisfazione per la decisione del Consiglio di Stato che conferma la bontà dell’operato della Polizia Provinciale di Pescara che aveva individuato in Edison la responsabile delle attività di messa in sicurezza e bonifica per le discariche 2A 2 2B.
Scrivono i giudici:
“D’altra parte, accedere alla tesi secondo la quale le contaminazioni “storiche” non potrebbero mai porre in capo al loro autore un obbligo di bonifica, determinerebbe la paradossale conclusione che tali necessarie attività, a tutela della salute e dell’ambiente, debbano essere poste a carico della collettività e non del soggetto che le ha poste in essere e ne ha beneficiato.
L’ambiente, peraltro, è oggetto di protezione costituzionale diretta (art. 9) ed indiretta (art. 32), in virtù di norme non meramente programmatiche, ma precettive, che, pertanto, impongono l’ascrizione all’area dell’illecito giuridico di ogni condotta lesiva del bene protetto, tanto più se posta in essere:
- nello svolgimento di attività già per loro natura intrinsecamente pericolose;
- nell’ambito di un’iniziativa imprenditoriale, che, in quanto costituzionalmente conformata dal canone del rispetto della “utilità sociale” (art. 41), è inter alia vincolata alla salvaguardia della salubrità dell’ambiente, la cui compromissione è evidentemente contraria alla “utilità sociale”.
Ne consegue che il danno all’ambiente (inteso quale diminuzione della relativa integrità, anche mediante l’immissione, il rilascio o l’abbandono di sostanze non bio-degradabili) deve ritenersi ab imis ed ab origine ingiusto“.
Segreteria Operativa Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua
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